Patrocino a spese dello stato

Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio?

Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come “gratuito patrocinio”, è un istituto che consente ai soggetti meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’Autorità Giudiziaria quando le ragioni che intendono far valere risultino non manifestamente infondate e pretestuose (art. 24 c. 3 Costituzione e art. 6 c. 3 lett. c) Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU).

Il beneficio (art. 74 DPR 115/2002) è assicurato ai cittadini italiani e stranieri, agli apolidi purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale, agli enti senza scopo di lucro e alle associazioni nel processo civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e nei procedimenti di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente

In particolare, nel processo penale, il patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto, a mezzo del difensore nominato di fiducia o d’ufficio, dall’indagato, dall’imputato, dal condannato, dalla persona offesa da reato, dal danneggiato che intenda costituirsi parte civile, dal responsabile civile ovvero dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

In caso di ammissione al beneficio, le spese legali per la difesa saranno poste a carico dello Stato; ciò significa che il difensore non riceve il compenso professionale dal cliente ma dallo Stato.

L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche (art. 75 DPR 115/2002) nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo.

Quali sono i soggetti esclusi dal Patrocinio a spese dello Stato?

Sono esclusi dal beneficio (art. 76 c. 4 bis DPR 115/2002) i soggetti già condannati con sentenza definitiva per:

  1. associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.),
  2. reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.,
  3. reati commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bis c.p.),
  4. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973);
  5. produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990).

I limiti di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato

Per essere ammesso al beneficio, il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021).

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi:
che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d’invalidità, l’indennità accompagnamento, il reddito di cittadinanza, etc;
che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ad esempio, interessi sui conti correnti;
che sono soggetti ad imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002).

Dovranno essere dichiarati (e pertanto cumuleranno) anche
– gli assegni di separazione o divorzio a favore del coniuge e gli assegno a favore dei figli;
– gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento,
– gli interessi di BOT, CCT e BTP;

Ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rileva il reddito ISEE.

Ugualmente non si terrà conto, ai fini della determinazione del reddito, di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (Cass. 24842/2015). Tale indennità, infatti, ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana.

Si ricorda che la Corte di Cassazione, II sez. civile, con Ordinanza 24378/2019 ha statuito che ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al beneficio «si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile»

Limiti di reddito e convivenza

Per il computo del reddito, si sommano al reddito del richiedente anche quelli dei membri costituenti la famiglia anagraficamente convivente, ossia i soggetti risultanti dai registri dell’ufficio anagrafe presso il Comune di residenza.

Tra i familiari sono compresi il convivente more uxorio, nonché tutte le persone che coabitano con l’istante in maniera stabile e continuativa.

Eccezioni:

  1. si tiene conto del solo reddito personale del soggetto
    – quando oggetto della causa sono diritti della personalità (ad esempio, il diritto al nome, all’immagine, all’identità personale, alla riservatezza et cetera) e
    – nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (si pensi ad una causa di separazione tra coniugi).
  2. in ambito penale, se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari il limite di reddito di euro 11.746,68 è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 DPR 115/2002). 

A prescindere dal reddito, sono ammessi al gratuito patrocinio senza limiti reddituali:

  • la persona offesa dai seguenti reati: articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) – come previsto dall’art. 76 c. 4 ter DPR 115/2002;
  • il minore straniero non accompagnato coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale, il quale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale (art. 3 c. 1 legge 184/1983) – come previsto dall’art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002;
  • i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza; in questo caso l’ammissione al gratuito patrocinio riguarda il relativo procedimento penale e tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata – come previsto dall’art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002 (comma aggiunto dall’ art. 1 c.1, legge 4/2018, non tenendo conto dell’esistenza di un comma con identica numerazione).

Beneficio e assistenza stragiudiziale

Il patrocinio a spese dello Stato riguarda unicamente la fase giudiziale, ne consegue che la fase fuori del giudizio, ossia stragiudiziale, non è coperta dal patrocinio a spese dello Stato. Con tale espressione ci si riferisce all’attività che spesso viene svolta anteriormente alla causa, si pensi alle trattative e ai tentativi di risolvere la vertenza al di fuori delle aule di giustizia. Alcuni esempi non esaustivi sono:
– la lettera di diffida,
– la lettera di costituzione in mora,
– la consulenza in studio,
– la redazione di un contratto.

Ebbene, tali atti fuoriescono dal beneficio e la parcella dell’avvocato deve essere pagata dal cliente.