“È rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito valutare la sussistenza dei presupposti per la assegnazione, e tra questi se la dimora costituisca o meno l’habitat dei figli: peraltro deve anche tenersi presente che detta valutazione va fatta caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari e che può ragionevolmente ritenersi che un giovane adulto, pur se ancora economicamente non autosufficiente, si adatti più facilmente ai cambiamenti rispetto ad un minore di età, e comunque può autonomamente decidere i suoi spostamenti. La casa familiare, una volta persa la sua caratteristica di habitat dei figli, segue il regime dato dal titolo di proprietà e quindi non è precluso, in caso di comproprietà, a ciascuno dei comunisti di farne uso”
Con una recente ordinanza, precisamente la n. 16051 del 10 giugno 2024, la Suprema Corte si è espressa su un tema che ha sempre suscitato interesse (e contrasto) in materia di separazione e divorzio: l’assegnazione della casa familiare!
La questione è stata portata avanti alla Corte di Cassazione da A.A. il quale ha proposto reclamo avverso la decisione del tribunale che aveva respinto la sua richiesta di revoca dell’assegno divorzile già disposto in favore della ex moglie, nonché la richiesta di assegnazione della casa familiare. Su quest’ultima, i Giudici d’appello avevano respinto la richiesta del ricorrente sostenendo che i figli delle parti, entrambi maggiorenni, avevano ormai perso ogni legame con la casa familiare.
Su questo punto, gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile precisando che “la Corte distrettuale ha accertato che entrambi i figli, maggiorenni, avevano ormai perso il legame con la casa familiare e in particolare che D.D. aveva lasciato la casa coniugale a causa del conflitto con la madre ed era andata a vivere con il padre presso i nonni paterni; di conseguenza si è perduto quel collegamento stabile con la casa familiare, che giustifica l’assegnazione“.