Una madre, ricevendo confidenze da parte della figlia relative ad abusi sessuali che il padre avrebbe perpetrato nei suoi confronti, decideva di denunciare l’ex compagno.
La donna aveva ritenuto necessario procedere alla denuncia del padre per due motivi:
- il racconto riferitole dalla figlia, poi trasfuso nel verbale di sommarie informazioni davanti all’Autorità Giudiziaria;
- le lesioni alla spalla ed al braccio destro comparse mentre la bambina era affidata al padre, per refertare le quali la madre accedeva alla Clinica pediatrica;
Il procedimento veniva archiviato, non risultando attendibile la versione fornita dalla ragazzina. Il PM, nella sua richiesta di archiviazione, scriveva che non si poteva “escludere un condizionamento della bambina da parte della madre”. Su tali basi, l’ex compagno denunciava la madre per il reato di calunnia.
Giunti a processo, la donna richiedeva di definire il procedimento a mezzo del rito abbreviato condizionato all’escussione della nonna della ragazzina.
Conclusasi l’istruttoria, il Giudice per l’udienza preliminare (GUP) assolveva la madre con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Egli rilevava che non vi era la prova della falsità delle accuse. Le osservazioni relative al comportamento della madre, contenute nella richiesta di archiviazione del PM, secondo il GUP, non erano sufficienti ad integrare la prova della consapevolezza della madre dell’innocenza del padre. Anzi le osservazioni del PM evidenziavano semplicemente una richiesta di archiviazione “dubbiosa” “che dimostrava la debolezza delle accuse mosse a carico del padre e non la loro falsità”.
Nessun elemento a supporto era stato prodotto dall’ex convivente per sostenere il dolo nel comportamento posto in essere dalla donna nel momento in cui aveva provveduto a denunciarlo.
Per realizzarsi, il reato di calunnia ha bisogno di due elementi:
- intenzionalità dell’incolpazione;
- sicura conoscenza della non colpevolezza dell’incolpato;
entrambi devono ricorrere ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Nel nostro caso, la madre si era attivata per il tramite della denuncia, avendo il dubbio che i fatti raccontati dalla figlia potessero essere veri. Quale madre, infatti, di fronte ai racconti della figlia di abusi sessuali compiuti dal padre, non si sarebbe comportata allo stesso modo, denunciando l’ ex compagno?
Il Giudice la assolve proprio rispondendo a quest’ultima domanda.
Il reato di calunnia, infatti, per realizzarsi attraverso il suo elemento soggettivo (il dolo), richiede la dimostrazione che colui che falsamente accusa abbia la certezza dell’innocenza del soggetto incolpato.