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11 Giugno 2016
La.P.E.C., news

Deontologia e strategia dell’esame incrociato

Deontologia e strategia dell’esame incrociato
11 Giugno 2016
La.P.E.C., news

VADEMECUM

I) LA DISCIPLINA
DOMANDE AMMESSE E VIETATE
Sono suggestive le domande che suggeriscono la risposta.
Le domande suggestive sono vietate nell’esame.
Le domande suggestive sono consentite soltanto nel controesame.
Sono nocive le domande che nuocciono alla sincerità della risposta.
Sono sempre vietate le domande nocive.
Il giudice vigila affinché l’esame si svolga nel rispetto della persona e interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni.

II) INDICAZIONI STRATEGICHE E REGOLE DEONTOLOGICHE
Il difensore agisce con prudenza, al fine di evitare risposte contrarie alla sua tesi.
Il difensore non può introdurre nel giudizio testimonianze o consulenze di cui conosca la falsità.

PRIMA DELL’ESAME
PM, DIFENSORI E GIUDICE
devono conoscere la disciplina normativa e le regole deontologiche sia della magistratura che dell’avvocatura;
devono studiare gli atti processuali (disponibili in ragione delle rispettive funzioni) nella loro interezza e non solo quelli relativi ai programmi delle singole udienze.

PM E DIFENSORI
indicano le circostanze nella lista testimoniale;
inseriscono nella lista periti, consulenti e testimoni utili, anche se già indicati da altre parti;
non chiedono, in sede di ammissione delle prove, il controesame dei testi, periti e consulenti avversari, perché previsto per legge;
predispongono le domande più importanti, eventualmente modificandole a seconda dell’andamento dell’esame;
non preparano i testimoni con indicazioni o suggerimenti sul contenuto del loro esame.

I DIFENSORI
Il Difensore effettua nel proprio studio il primo esame (e spesso il “controesame”) dell’assistito, alla ricerca di elementi difensivi e in particolare di eventuali testimoni a discarico;
valuta l’opportunità di svolgere indagini difensive, anche per verificare l’utilità dei testimoni;
non produce la documentazione delle indagini difensive relative alla prova dichiarativa, a meno che non intenda chiedere l’applicazione della pena su richiesta o il giudizio abbreviato oppure intenda scongiurare una misura cautelare o chiederne la revoca o il riesame;
nell’interesse della persona offesa, può produrre la documentazione delle indagini difensive relative alla prova dichiarativa a corredo della denuncia/querela o anche successivamente;
se l’esame dei testi, periti e consulenti indicati nella sua lista è chiesto dalla parte avversaria, valuta l’opportunità di non chiedere la loro ammissione (a meno che le circostanze siano difformi), sì da poterli controesaminare.

IL PM
chiede l’ammissione dei testi, periti e consulenti necessari per sostenere la sua tesi, evitando di inserire quelli che, superflui per la strategia dell’accusa, appesantirebbero il dibattimento; procede personalmente alla redazione della lista, o verifica quella predisposta dai suoi collaboratori

IL GIUDICE
ammette le richieste di prova testimoniale e peritale solo se la lista è sufficientemente circostanziata;
non consente introduzioni illegittime di dati nel fascicolo del dibattimento, neppure se contenuti in atti complessi che siano solo in parte utilizzabili;
non formula domande suggestive.

DURANTE L’ESAME
IL PM E I DIFENSORI
PM e Difensori rispettano le funzioni degli altri soggetti processuali, l’imputato e la persona da esaminare;
si rivolgono con garbo e compostezza nei confronti sia dell’esaminato sia dell’avversario e del giudice, senza rinunciare all’incisività delle domande;
formulano domande brevi, dirette ed essenziali, senza superflue introduzioni;
non prestano il consenso all’inversione dell’ordine probatorio qualora ciò contrasti con la propria strategia;
esaminano i propri testi e consulenti secondo le eventuali strategie, non in base alla casuale presenza in aula;
prestano il consenso all’acquisizione delle s.i.t. e della relazione di perizia o di consulenza rinunciando all’esame, se ciò risulta utile alla propria posizione o strategia processuale;
procedono all’esame stando in piedi e in toga;
chiedono la presenza in aula del consulente, nonché preparano con lo stesso il suo esame e quello del perito, oltre al controesame del CT avversario;
non continuano a proporre domande suggestive se oggetto di opposizione;
non propongono opposizioni meramente “accademiche” e inutili, né suggestive;
si oppongono, sempre che siano dannose per la propria strategia, alle domande vietate anche se formulate dal giudice e alla loro riformulazione ad opera dello stesso esaminatore;
interloquiscono sulle opposizioni senza sovrapporsi ed evitando di entrare in polemica;
rilevano le contraddizioni del teste ostile, pur nel rispetto della persona;
formulano le proprie opposizioni in modo chiaro e diretto, se del caso formalizzando a verbale le relative eccezioni;
in particolare fanno opposizione alla formulazione di domande suggestive e – se le relative risposte sono state ritenute decisive dal giudice nella motivazione della sentenza – impugnano l’ordinanza di rigetto dell’opposizione.

I DIFENSORI
Il difensore ordinariamente evita le domande di cui non è in grado di prevedere le risposte.

IL GIUDICE
Il giudice non vieta ai CC.TT. di assistere all’udienza prima e dopo il loro esame e non ne chiede il “giuramento”, se non limitatamente alle circostanze di fatto su cui essi debbano riferire;
non ammette domande suggestive, specie nell’opposizione della parte avversaria, né le formula;
non consente la riformulazione della domanda vietata alla stessa parte che l’ha formulata;
non consente la reiterazione di domande vietate e di opposizioni suggestive, ammonendo e dando atto a verbale della scorrettezza;
non s’intromette durante l’esame delle parti formulando proprie domande fuori dai casi previsti dalla legge;
dispone l’allontanamento momentaneo della persona esaminata, se richiesto da una parte che intenda illustrare liberamente le ragioni di una o più domande o dell’opposizione;
non consente domande proposte dalle parti in violazione dell’ordine previsto per legge;
non formula domande ex art. 506, comma 2, c.p.p. prima di aver invitato le parti ad approfondire i temi di prova ritenuti rilevanti, ex art. 506, comma 1 c.p.p.

IL CONTROESAME
REGOLE COMUNI A PM E DIFENSORI
PM e Difensori procedono al controesame solo se effettivamente necessario per le rispettive strategie;
verificano l’attendibilità della persona esaminata anche a mezzo di domande suggestive;
non introducono temi nuovi, a meno che non siano giustificati dalla verifica dell’attendibilità della persona esaminata.

IL RIESAME
PM e Difensori si oppongono al riesame da parte di chi non ha chiesto l’esame;
non formulano domande su temi che non siano stati trattati durante l’esame o il controesame;

DOMANDE CONCLUSIVE DELLE PARTI DOPO IL GIUDICE
PM e Difensori formulano soltanto domande connesse a quelle formulate dal giudice

L’AUDIZIONE/ESAME DEL MINORE
È necessario avvalersi sempre di un consulente
L’audizione del minore si richiede il più presto possibile, evitando la moltiplicazione delle audizioni

Articolo successivo Diritto del difensore all'astensione. Rinvio dell'udienza camerale, anche quando la parte non deve presenziarvi

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