Da alcuni anni, nel panorama scientifico e legale italiano, stanno prendendo sempre più piede le neuroscienze, ossia quel complesso di discipline che indaga sulle connessioni neuronali dei comportamenti umani. Tra i più autorevoli esperti in materia, il Professor Guglielmo Gullotta (Avvocato del Foro di Milano, Psicologo, Psicoterapeuta Presidente dell’Associazione DI.ME.CE – Diritto-Mente-Cervello), il Professor Giuseppe Sartori (Professore Ordinario di Neuropsicologia e Psicopatologia Forense presso l’Università degli Studi di Padova) e il Professor Pietro Pietrini (specialista in Psichiatria e Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca) i quali, nel 2015, hanno elaborato un documento, il Memorandum Patavino, in cui hanno esaminato approfonditamente l’applicabilità delle neuroscienze nel processo penale.
In tale ambito, le neuroscienze possono considerarsi, a livello probatorio, uno strumento oggettivo utilizzato e riconosciuto per ridurre il grado di variabilità soggettiva nell’interpretazione dei dati. A riprova di ciò, ne è esempio il processo bresciano che coinvolse un uomo ingiustamente accusato in via definitiva a scontare quattro anni nel carcere di Pavia con l’accusa di aver fotografato il suo compagno di vita nonché zio materno di una bambina di quattro anni mentre aveva comportamenti sessuali ai danni della nipote. Il detenuto, difeso dall’Avvocata Milena Catozzi, fu ritenuto colpevole dalla Cassazione in base alle sole dichiarazioni della minore seppur queste non furono supportate, in fase di perquisizione, da alcuna evidenza materiale.
Certa dell’innocenza del suo assistito, la Catozzi, coadiuvata dal Professor Gullotta, chiese una consulenza al Professor Sartori il quale sottopose il soggetto ritenuto colpevole a una delle applicazioni pratiche delle cosiddette tecniche neuroscientifiche, l’Autobiographical Implicit Association Test (a-IAT), al fine di vagliare la genuinità del ricordo della persona. Tale test, basato sulla rilevazione dei tempi di reazione nella risposta a combinazioni duali di quesiti, di cui uno attinente a circostanze estranee al fatto di indagine e l’altro attinente all’oggetto della stessa, consente di determinare quale delle due versioni alternative corrisponda al ricordo. Nel caso specifico, dall’esecuzione dell’esame aIAT emerse che nella memoria autobiografica del condannato non sussisteva alcun ricordo di aver fatto delle fotografie come, al contrario, aveva sostenuto la presunta vittima. Date tali evidenze, la difesa presentò richiesta di revisione del processo alla Corte d’Appello di Brescia la quale, ritenuto il metodo utilizzato da Sartori affidabile e scientificamente provato, assolse l’uomo.