
A partire dal 16 luglio prossimo entrerà in vigore il Decreto n. 71/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2020, “Regolamento recante l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie” tramite il quale si darà concreta attuazione al fondo per le vittime di femminicidio, già istituito dalla legge di Bilancio 2018 e meglio delineato dalla Legge n. 4/2018 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”.
I destinatari di tali misure – orfani di crimini domestici, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge; orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell’articolo 576, comma 1, n. 5.1, del codice penale; orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale (violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo) – potranno “usufruire delle borse di studio, del sostegno per l’orientamento e la formazione per l’occupazione, degli incentivi per le assunzioni, delle spese mediche previste dalla legge che tutela bambine, bambini, ragazze e ragazzi orfani spesso di entrambi genitori e vittime due volte, perché hanno in gran parte assistito alla violenza e all’uccisione della madre e si trovano in molti casi privi di entrambi i genitori. Anche le famiglie affidatarie verranno sostenute economicamente, come disposto dalla normativa. Si tratta di un provvedimento importante, che ha subìto un ritardo dovuto all’emergenza Covid e che rende disponibili 14,5 milioni di euro per il 2020 e 12 milioni all’anno dal 2021 al 2024. Siamo molto soddisfatti di questo lavoro” questo il commento della Senatrice del Partito Democratico Valeria Valente, presidente della Commissione di inchiesta sul Femminicidio e la violenza di genere.
Per accedere alle risorse disposte dal Fondo, nello specifico quelle riguardanti il sostegno al diritto allo studio (Capo II), le spese mediche ed assistenziali (Capo IV) e le famiglie affidatarie (Capo V), la richiesta dovrà essere presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell’orfano o della famiglia affidataria la quale la trasmetterà al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti.
Per quanto riguarda gli incentivi all’assunzione, l’articolo 11 del Regolamento riconosce ai datori di lavoro privati che assumono, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti sopra richiamati, un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 per cento dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi. Per beneficiare di tali agevolazioni il datore di lavoro dovrà presentare la domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell’orfano la quale la inoltrerà al Commissario per la deliberazione.