La Corte di Cassazione penale, IV sez, con sentenza n. 13497/17, ha precisato che i requisiti per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato devono individuarsi esclusivamente nelle lett. a) e b), c.1, dell’art. 79 TUSG.
Dunque, l’istanza dovrà contenere solo l’indicazione del procedimento penale cui si riferisce, se già pendente, le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica ed i rispettivi codici fiscali.
Finalmente, non sarà necessario depositare le dichiarazioni dei redditi e neppure la successiva variazione dell’importo degli stessi.
Prima della sentenza, infatti, il comma 4-ter dell’art. 76 dava discrezionalità al Giudice di ammettere o meno al beneficio secondo una propria valutazione personale, poichè la norma così recita: “la persona offesa ……… può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”.
Con questo nuovo intervento in materia, la Corte di Cassazione, in assenza di una disposizione legislativa espressa, sentenzia che il Giudice ha l’obbligo e non la discrezionalità di accogliere la richiesta di ammissione al beneficio anche se l’istante non dimette le proprie dichiarazioni reddituali e/o la dichiarazione sostitutiva.
Si ricorda che tale beneficio è riconosciuto alle persone offese dai reati di maltrattamento (art. 572 cp), pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 bis cp), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp), violenza sessuale (art. 609 bis cp), atti sessuali con minorenne (art. 609 quater cp), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies cp) e adescamento di minorenne (art. 609 undecies cp).