La Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 132/2017 viene chiamata a pronunciarsi in ordine al reato di cui all’art. 570, c. II, n. 2, cp in ordine al mancato rispetto di versamento dell’assegno mensile stabilito in sede civile per il mantenimento della prole e della moglie.
E’ noto che, il reato di cui sopra si integra solo quando sussista un’omissione senza giustificato motivo oppure nel caso in cui si proceda da parte dell’obbligato a pagamenti del tutto irrisori rispetto alla somma statuita.
Nel caso in questione, la donna aveva dichiarato che il marito aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza non versando il mantenimento non solo a lei ma anche ai suoi figli.
A prova di un tanto, la donna, disoccupata, aveva dovuto ricorrere all’assistenza, non solo economica, della propria famiglia d’origine, mentre l’uomo aveva continuato ad essere retribuito mensilmente per la propria attività di vigile. Dunque il mancato versamento delle somme da parte di quest’ultimo non era stato determinato da alcun mutamento della sua vita lavorativa.
Il marito, a mezzo delle dichiarazioni testimoniali, aveva dimostrato che la somma era stata versata sempre integralmente seppure in ritardo.
La Corte di Appello assolve l’imputato, poiché: “il provvedimento del Giudice civile con cui è stato fissato l’obbligo del versamento di un assegno può costituire solo un punto di partenza per l’accertamento del reato, nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari. Di conseguenza il pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno non basta ad integrare gli estremi del delitto in questione e solamente qualora non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie, è evidente che l’obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti e, quindi, commette violazione degli obblighi di assistenza famigliare. mantenimento”