Se è assodato che, in materia di prova scientifica, occorre che vi sia una possibilità di smentita della legge applicata nel caso concreto (cd. tentativo di falsificazione), non è accettabile che ciò non debba avvenire quando nel processo penale sono utilizzate le massime di esperienza. Anzi, il tentativo di smentita è reso ancora più impellente dalle caratteristiche di queste ultime, che non sono “sperimentabili” e non sono “generali”, perché le regole del comportamento umano ammettono eccezioni.
Cass. pen. sez. IV 17.9.2010 (dep. 13.12.2010) n. 43786 Pres. Marzano Rel. Blaiotta