di Paolo Tonini
La sentenza non soltanto accoglie i tradizionali criteri enunciati dalla Corte Suprema statunitense nel caso Daubert (1993), ma in più aspetti li amplifica. Infatti, agli ormai consueti requisiti della verificabilità, della falsificabilità, della sottoposizione al controllo della comunità scientifica, della conoscenza del tasso di errore, della generale accettazione nella comunità degli esperti, la Cassazione aggiunge i nuovi requisiti dell’affidabilità e dell’indipendenza dell’esperto, della considerazione delle finalità per le quali si muove, della possibilità di formulare criteri di scelta tra le contrapposte tesi scientifiche.
Se è assodato che, in materia di prova scientifica, occorre che vi sia una possibilità di smentita della legge applicata nel caso concreto (cd. tentativo di falsificazione), non è accettabile che ciò non debba avvenire quando nel processo penale sono utilizzate le massime di esperienza. Anzi, il tentativo di smentita è reso ancora più impellente dalle caratteristiche di queste ultime, che non sono “sperimentabili” e non sono “generali”, perché le regole del comportamento umano ammettono eccezioni.
Se è assodato che, in materia di prova scientifica, occorre che vi sia una possibilità di smentita della legge applicata nel caso concreto (cd. tentativo di falsificazione), non è accettabile che ciò non debba avvenire quando nel processo penale sono utilizzate le massime di esperienza. Anzi, il tentativo di smentita è reso ancora più impellente dalle caratteristiche di queste ultime, che non sono “sperimentabili” e non sono “generali”, perché le regole del comportamento umano ammettono eccezioni.
Cass. pen. sez. IV 17.9.2010 (dep. 13.12.2010) n. 43786 Pres. Marzano Rel. Blaiotta