La Signora A. propone ricorso in Cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Napoli nella quale viene confermata la sentenza del Giudice di Pace adito in primo grado.
L’avvocato difensore della parte attrice, non presente all’udienza fissata per la compiuta articolazione dei mezzi istruttori, chiedeva la rimessione in termini invocando il legittimo impedimento: era rimasto con l’auto in panne sulla strada che dal suo studio di Gravina di Puglia portava a Napoli, ove era sita la sede del Giudice di pace adito. Quest’ultimo, ritenendo non provata l’impossibilità da parte dell’avvocato di raggiungere la meta con altro mezzo, di delegare un sostituto o di riuscire a comunicare tempestivamente l’accaduto, riteneva non sussistente la condizione del legittimo impedimento.
Il Giudice di Pace, con sentenza, rigettava quindi l’istanza dell’avvocato difensore per la rimessione in termini e di conseguenza la domanda della ricorrente in quanto non provata. Tale sentenza veniva confermata dal Tribunale di Napoli.
La Corte di Cassazione, ritenendo manifestatamente infondato il ricorso, ha affermato che la sentenza del Giudice di merito fosse stata resa in conformità con la giurisprudenza consolidata, secondo la quale è necessario che sia dimostrato come l’impedimento sia stato improvviso, imprevedibile ed indipendente dalla volontà, concludendo che “il guasto al motore, in relazione ad una vettura con la quale si intendono percorrere centinaia di chilometri per recarsi presso un ufficio giudiziario, è un evento non frequente ma ipotizzabile e rispetto al quale è ragionevole attendersi da un professionista delle contromisure di cautela che garantiscano al proprio cliente l’assistenza in udienza”.