Il 4 luglio 2017 la Corte d’Appello di Trieste ha confermato, riformando in mitius l’apparato sanzionatorio, la condanna emessa dal Tribunale di Pordenone nei confronti di RB, in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso in danno del dipendente GD nel periodo 2008-2009: RB, con condotte vessatorie e persecutorie poste in essere sul posto di lavoro, si è reso responsabile di una marcata patologia psichiatrica insorta nel GD.
Condannato dalle corti territoriali, sia in primo che in secondo grado, RB ricorre in Cassazione, adducendo tre diversi motivi a fondamento del ricorso, risultati infondati all’esame della Corte, ma ottenendo l’annullamento senza rinvio della sentenza per l’intervenuta prescrizione del reato.
In particolare, RB affida il ricorso a tre diversi motivi di lagnanza: col primo motivo sostiene che l’affermazione di responsabilità non possa trovare fondamento nell’apparato testimoniale; secondariamente, pone in dubbio la sussistenza del nesso causale tra condotte e insorgenza dei disturbi psichiatrici nella persona offesa; infine, sostiene come il trattamento sanzionatorio risulti immotivato, aggiungendo la censura all’inesattezza di quanto asserito dalla Corte d’Appello di Trieste in merito alla prescrizione del reato.
La Suprema Corte ritiene di non poter valutare quale manifestamente infondato il ricorso accogliendolo nella parte in cui si eccepisce il decorso dei termini di prescrizione del reato. Come sostenuto da acclarata giurisprudenza, nel reato di lesioni colpose il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si sono svolti i fatti o dal momento di insorgenza della malattia. Nel caso di specie non è stato quindi condivisibile il riferimento della corte territoriale alla data di cessazione del rapporto lavorativo (8 dicembre 2011), dovendo piuttosto far riferimento al 6 agosto 2010, quale ultima fase documentata del progredire della patologia, data a partire dalla quale risultava decorso il termine di prescrizione.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per i soli effetti penali, risultando estinto il reato per prescrizione.