Al vaglio della Commissione Giustizia il disegno di legge n° 428.
Con l’aggiunta del comma 3bis all’art. 19 della l. n. 247/2012, si intende abolire l’incompatibilità tra esercizio della professione forense e rapporto di lavoro subordinato. L’incompatibilità non si verificherà per gli avvocati che esercitano, in maniera esclusiva, attività di lavoro subordinato o parasubordinato presso lo studio di un altro avvocato, un’associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare.
All’avvocato si applicheranno le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; ove questi non contengano disposizioni in merito al compenso, all’avvocato spetta comunque una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire.
Vai al DOCUMENTO