Nel 2012, il Tribunale di Roma dichiarava la separazione tra i due coniugi D. e F., disponendo l’affidamento condiviso della figlia minore con collocamento della stessa presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa familiare. Il Tribunale stabiliva inoltre modalità e tempi di frequentazione di padre e figlia e determinava il contributo del mantenimento dovuto.
Il padre ricorreva in Appello, ottenendo solo una parziale modifica del regime di visite concesse per poter vedere la figlia.
Ricorre infine per Cassazione, adducendo quale motivo che, a fronte di un dichiarato regime di affidamento condiviso, si fosse di fatto applicato un regime di affidamento esclusivo a favore della madre.
La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha ritenuto il ricorso infondato, specificando che il criterio alla luce del quale i giudici di merito devono orientare le loro decisioni in ambito di affidamento dei minori è l’esclusivo interesse materiale e morale dei figli.
Si legge in ordinanza: “Nel caso di specie la corte territoriale ha inteso correttamente riportarsi a tali principi laddove, dopo aver registrato le buone condizioni della minore pur in presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori, ha provveduto a stabilire in maniera rigida tempi e modalità di frequentazione fra il padre e la discendente per sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bambina fosse costretta a difendersi dai loro conflitti”.