Con sentenza depositata il 16 luglio 2018, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte annulla con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Torino del 18 gennaio 2017, sentenza nella quale due uomini sono stati condannati alla pena detentiva di anni tre ciascuno per aver abusato sessualmente di una ragazza la notte tra il 24 e il 25 giugno 2009.
La Corte di secondo grado, ribaltando la decisione assolutoria del Tribunale di Brescia, fonda la propria decisione sulle dichiarazioni della persona offesa che trovano riferimenti positivi nei referti medici e nelle dichiarazioni del medico di pronto soccorso che l’aveva visitata.
Secondo la ricostruzione fornita, la ragazza, intrattenendosi per cena con i due imputati, avrebbe assunto volontariamente eccessive quantità di vino, tali da indurla in uno stato di scemata capacità di autodeterminazione e diventando così vittima dei due uomini che l’avrebbero portata in camera da letto, spogliata e obbligata a subire atti sessuali. Dagli accertamenti di pronto soccorso, erano risultate ecchimosi sul lato sinistro del collo, sul polpaccio sinistro e in zona anale, segni valutati dalla Corte come compatibili con un atteggiamento di resistenza alla violenza sessuale subita. La Corte territoriale ha per cui ritenuto di condannare i due uomini, applicando l’aggravante per aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche.
I due imputati ricorrono per Cassazione e ottengono l’annullamento della sentenza di condanna, limitatamente alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 609ter, c. 1, n. 2 c.p., con rinvio al Giudice d’Appello. La Suprema Corte ha infatti ritenuto fondata l’asserita colpevolezza in merito ai fatti addotti, pur tuttavia valutando quale inapplicabile la circostanza aggravante dell’utilizzo di sostanze alcoliche. La norma del codice penale prevede, infatti, che affinché possa ritenersi sussistente la circostanza, la somministrazione di sostanze alcoliche debba essere avvenuta contro la volontà della vittima. Ciò non è successo nel caso di specie, rilevando piuttosto la circostanza di minorata difesa. In particolare, la Corte di Cassazione, rinviando sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino, enuncia il seguente principio di diritto: “Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies del c.p.) , con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcoliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all’assunzione delle dette sostanze”.