Con la Sentenza n. 22579 del 15 gennaio 2019 la terza sezione penale della Suprema Corte ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna del 6 aprile 2018 condannando C.A., proprietario di una cagnolina meticcia, del reato di maltrattamento di animali di cui all’articolo 544 ter del codice penale in quanto “in qualità di proprietario, ometteva di adottare provvedimenti necessari ad assicurare il benessere e la salute dello stesso animale, mettendone in pericolo la sua sopravvivenza”.
Nel caso di specie, la cagnolina era stata rinvenuta dagli operatori del canile “vagante e in pessime condizioni” causate da vari tumori mammari di grosse dimensioni, una grave dermatite e artrosi agli arti posteriori e anteriori.
Proponendo ricorso per Cassazione, il difensore di C.A. asseriva che nella condotta del proprietario dell’animale si ravvisava “solo una trascuratezza e non una volontà di cagionare una sofferenza e una malattia del cane” e ciò al fine di escludere la configurabilità del reato di maltrattamento, punibile solamente a titolo di dolo.
Inoltre, seguendo il dettato letterale dell’articolo 544 ter del codice penale il quale recita che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”, il difensore del proprietario della cagnolina sosteneva la mancanza dell’elemento materiale delle lesioni per la configurabilità del reato di maltrattamento in quanto la malattia del cane non era stata cagionata dal ricorrente.
Rispetto al primo motivo, la Suprema Corte ha affermato che il comportamento omissivo di C.A. – dato dal “totale abbandono ed incuria del cane” – ha cagionato notevoli sofferenze all’animale tali da sottoporre lo stesso ad un tempestivo intervento chirurgico. I Giudici della Suprema Corte hanno ribadito che tale assenza di cure deve ritenersi dolosa, intenzionale e non colposa, in quanto “la condizione dell’animale era riscontrabile in maniera evidente”.
Soffermandosi sul secondo motivo di ricorso, gli Ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto: “Configura lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, in relazione all’articolo 582 c.p. (lesione personale) l’omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un’apprezzabile compromissione dell’integrità dell’animale”.
È per tali ragioni che la Cassazione ha rigettato il ricorso di C.A. confermando la multa di € 10.000 a suo carico e condannando lo stesso alla rifusione delle spese sostenute dall’Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (ANPANA) – costituitasi parte civile – liquidate in € 2.500.