Con Sentenza n. 6609 del 20 febbraio del 2020 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ex marito, condannato in primo grado (Sentenza del 16.04.2018 del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia), insieme all’ex coniuge, per il reato di cui all’articolo 727 del codice penale (“Abbandono di animali”). Nel caso portato avanti la Suprema Corte l’ex moglie del ricorrente in data 11.10.2012 aveva abbandonato il cane, intestato all’ex marito ma a lei affidato al momento del fatto, legandolo a un palo all’esterno di un presidio sanitario a.s.l. Fortunatamente l’animale era stato casualmente trovato da un dipendente dell’a.s.l. il quale, grazie al microchip, era riuscito a risalire al proprietario del cane che, però, si trovava via per impegni lavorativi. Il dipendente del centro sanitario di Villa Romana, dopo il rifiuto dell’ex moglie di recuperare il cane, era stato costretto a portarlo al canile.
Il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione adducendo principalmente due motivi: con il primo ha contestato la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato in quanto l’animale, seppur lasciato solo per due ore fuori dal centro veterinario, non si era trovato sprovvisto di custodia e non era stato esposto a pericolo per la propria incolumità. La Corte ha preliminarmente ritenuto infondato tale motivo ricordando che la contravvenzione di abbandono di animali si verifica, come nel caso in questione, mediante una condotta di distacco volontario dall’animale, consistente “nell’interruzione della relazione di custodia e di cura instaurata con l’animale precedentemente detenuto, lasciandolo in un luogo ove non riceverà alcuna cura, a prescindere dalla verificazione di eventi ulteriori conseguenti all’abbandono, quali sofferenze o la morte dell’animale, eventi che fuoriescono dal perimetro della tipicità disegnato dalla norma incriminatrice”.
L’ex marito, poi, ha eccepito l’insussistenza della motivazione con cui il Tribunale di Napoli lo aveva ritenuto responsabile insistendo, inoltre, che il Giudice di Primo Grado non avrebbe tenuto conto del principio secondo il quale il proprietario che abbia affidato l’animale ad un terzo risponde di abbandono solo quando questo sia concretamente prevedibile. A supporto di ciò il Tribunale di Primo Grado aveva valutato solidi elementi di fatto, compresa l’attendibilità di una testimonianza, dai quali si poteva evincere che l’ex moglie avrebbe potuto concretamente abbandonare l’animale d’affezione (tra questi, il fatto che la donna non amasse gli animali e che non avesse mai voluto animali in casa e, da ultimo, la circostanza che la figlia del nuovo compagno fosse allergica ai peli dei cani).
Nel riconfermare la condanna di Primo Grado la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 727 del codice penale, il reato può essere realizzato sia con colpa che con dolo, anche nella sua forma eventuale che si realizza quando “l’agente, nonostante si sia chiaramente rappresentato la verificazione dell’evento, si sia comunque determinato ad agire, anche a costo del verificarsi dell’evento lesivo”. Nel caso in esame la Suprema Corte ha ribadito la responsabilità sia dell’ex moglie, autrice materiale dell’abbandono, sia del ricorrente il quale, affidando temporaneamente il cane alla sua ex nonostante gli elementi di fatto sopra descritti, ha accettato l’eventualità che questa potesse concretamente abbandonare l’animale. Per tali ragioni la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo l’ex marito responsabile del reato ex articolo 727 codice penale a titolo di dolo eventuale.