“Incapaci di elaborare il lutto del fallimento del progetto di coppia per rapportarsi responsabilmente alla genitorialità” : con queste parole la Corte d’Appello di Roma ha descritto MP e MP, ex conviventi in causa tra loro per l’affidamento del figlio. È per tali ragioni che la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5604 depositata il 28 febbraio 2020, ha confermato il provvedimento del Giudice d’Appello dell’11 ottobre 2013 il quale disponeva l’affidamento del minore al Comune di Roma, ed in particolare nominava il Sindaco quale tutore provvisorio del piccolo T.
Tale decisione è stata adottata anche grazie alle numerose relazioni dei Servizi Sociali che hanno evidenziato uno stato di totale conflittualità tra i genitori oltreché “il tentativo di ciascuno di essi di delegittimare la figura dell’altro, il rifiuto persistente di sottoporsi ad un percorso di mediazione e la sofferenza ingenerata nel minore”. In base a quanto emerso la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di MP, padre di T., mediante il quale richiedeva l’affido condiviso e la revoca della sospensione della potestà genitoriale. Gli Ermellini hanno ribadito la preminenza, nelle cause di affidamento, della tutela del minore affermando che la “mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude – in via di principio – il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli”.