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19 Marzo 2020
approfondimenti giurisprudenziali, Eventi 2019, in evidenza, news

COVID-19: entra in vigore il Decreto Legge “Cura Italia”

COVID-19: entra in vigore il Decreto Legge “Cura Italia”
19 Marzo 2020
approfondimenti giurisprudenziali, Eventi 2019, in evidenza, news

“Il Governo è vicino alle tante imprese, ai commercianti ai liberi professionisti, alle famiglie, ai nonni e alle mamme, ai papà, ai giovani che stanno facendo tutti grandi sacrifici per il bene comune, per il bene più alto che è quello della salute: la salute dei cittadini, la salute pubblica. Nessuno deve sentirsi abbandonato. È stato questo il nostro obiettivo fin dall’inizio e oggi questa approvazione del dl lo dimostra”, queste le parole di Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di presentazione del Decreto Legge n. 18/2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del premier e del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ed entrato in vigore il 17 marzo 2020.

64 pagine, 127 articoli contenenti nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese volte a contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia. Tale provvedimento autorizza l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l’anno 2020 al fine di: a) finanziare e potenziare il Sistema sanitario nazionale, la Protezione civile e altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; b) sostenere l’occupazione e i lavoratori; c) supportare le famiglie e le micro, piccole e medie imprese e d) sospendere gli obblighi di versamento per tributi e contributi e altri adempimenti fiscali oltreché premiare i dipendenti che restano in servizio. Incremento del personale medico e infermieristico, aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive: queste le principali misure per contenere l’emergenza sanitaria.

A supporto dei lavoratori il Decreto “Cura Italia” prevede un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Sono stabilite, inoltre, indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, per i lavoratori stagionali del turismo e per i lavorati del settore agricolo. Viene introdotto, fino al 16 maggio 2020, il divieto, per il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per «giustificato motivo oggettivo». La Cassa integrazione viene estesa per la durata massima di 9 settimane a tutto il territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi, anche alle aziende con meno di 5 dipendenti.

INTERVENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Il Decreto ha introdotto anche alcuni interventi in materia di Giustizia: vengono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 tutte le udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e viene stabilita, nello stesso periodo, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto relativo ai procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni. Come disposto dal comma 3 dell’articolo 83 del Provvedimento, tale rinvio d’ufficio non opera, nel settore civile, nei seguenti casi: cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale); procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

In ambito penale non subiscono variazioni i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo; i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale (durata massima della custodia cautelare); i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nelle ipotesi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. Inoltre, nel caso in cui ne facciano espressa richiesta i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori, non subiscono rinvii i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

In ogni caso, al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari devono adottare tutte le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Tra queste, la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari (tranne che per le attività urgenti), la regolamentazione dell’accesso ai servizi anche in via telefonica o telematica e la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche civili e penali. Alla lettera f) dell’articolo 83 del Decreto n. 18/2020 viene previsto lo svolgimento delle udienze civili, nel caso in cui queste non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamento da remoto (tramite l’utilizzo di Skype for Business o Teams).

Per quanto riguarda la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (Comma 12 articolo 83).

Nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 (comma 13 articolo 83) le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali saranno effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

In relazione agli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni, dal 9 marzo al 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti e con altre persone cui hanno diritto i condannati saranno svolti a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica.

Novità anche in materia di detenzione domiciliare: nel periodo ricompreso fra il 17 marzo e il 30 giugno 2020, su istanza, la pena detentiva potrà eseguirsi presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove questa non sia superiore a 18 mesi. Tale disposizione trova limitazione per le seguenti categorie: soggetti condannati per i delitti indicati dall’articolo 4 bis della legge n. 354/1975 nonché condannati per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi (articolo 572 c.p.) e per il reato di atti persecutori (cosiddetto stalking, disciplinato dall’articolo 612 bis c.p.); delinquenti abituali, professionali o per tendenza; detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare; detenuti sanzionati nell’ultimo anno per infrazioni disciplinari; detenuti coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020 e detenuti privi di domicilio effettivo e idoneo.

Infine, l’articolo 119 prevede delle misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio ai quali verrà riconosciuto un contributo economico pari a 600 euro per un massimo di tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto.

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