Studio Legale Toffano
  • Home
  • Studio
  • Collaborazioni
  • Utilità
    • La memoria del testimone
    • Patrocinio a spese dello Stato
    • Protocolli FVG
  • Giurisprudenza
    • Approfondimenti giurisprudenziali
    • Minori
    • Patrocinio a spese dello Stato
    • Violenza di genere
  • Biblioteca
  • Contatti
22 Luglio 2019
approfondimenti giurisprudenziali

La Parte civile può impugnare la sentenza di proscioglimento dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione

La Parte civile può impugnare la sentenza di proscioglimento dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione
22 Luglio 2019
approfondimenti giurisprudenziali

È ammissibile il ricorso della parte civile avverso la sentenza che, su impugnazione di detta parte, abbia confermato la pronuncia di primo grado dichiarante l’estinzione del reato per prescrizione? Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpellate con l’ordinanza n. 57456/2018, hanno risolto tale contrasto giurisprudenziale.

Questa la vicenda: il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 luglio 2015, seppur ritenendo Cristina Papaleo responsabile del reato previsto e punito dall’articolo 616 del codice penale (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza), aveva dichiarato l’improcedibilità per lo stesso – nella specie la moglie, nell’ambito di giudizio civile di separazione, aveva preso cognizione di una missiva contenente l’estratto contro al 31.12.2007 di una società di gestione del risparmio indirizzata al signor Massaria, ex coniuge e l’aveva prodotta in giudizio – in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

Avverso tale decisione, la parte civile aveva proposto appello lamentando, tra gli altri motivi, l’erroneità del computo dei termini di prescrizione. Confermato il giudizio di primo grado dalla Corte d’Appello di Roma, il signor Massaria proponeva ricorso in Cassazione. La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 novembre 2018, rimetteva la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Queste, prima di giungere all’esito della trattazione, hanno illustrato tre diversi “orientamenti”: il primo positivo, il secondo negativo e un terzo cosiddetto intermedio. In particolare, il primo orientamento – compiutamente rappresentato dalla sentenza n. 9263 del 2.02.2012 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione – partendo dal dettato dell’articolo 576 cod. proc. pen, evidenzia la facoltà, per la parte civile, di impugnare oltre ai capi della sentenza di condanna riguardanti l’azione civile, anche la sentenza di assoluzione, sebbene ai soli effetti della responsabilità civile ed anche in assenza di gravame da parte del pubblico ministero. L’articolo 576 c.p.p costituirebbe quindi una deroga all’articolo 538 c.p.p. nella parte in cui stabilisce che la decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno presuppone necessariamente una pronuncia di condanna. In tal senso, tale primo orientamento, includendo tra le sentenze di proscioglimento anche quelle dichiarative dell’estinzione del reato di cui all’articolo 531 c.p.p. (sul tema, si vedano la Sentenza della Sezioni Unite n. 40049 del 2008), riconoscerebbe alla parte civile la facoltà di impugnare la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato. Contrariamente, si escluderebbe “la legittima aspettativa della parte civile di pretendere che il giudizio penale non si arresti alla constata prescrizione, ma prosegua al fine di valutare se sia stata erroneamente o meno dichiarata”.

Diversamente, il secondo orientamento escluderebbe la facoltà della parte civile di impugnazione delle sentenze dichiarative di estinzione del reato per prescrizione basandosi: a) sulla “primazia” dell’articolo 538 c.p.p. (il quale impedisce al giudice di deliberare sulla domanda civile al di fuori dei casi di condanna) rispetto all’articolo 576 c.p.p. (il quale consente alla parte civile di impugnare le sentenze di proscioglimento) e b) sulla mancanza di alcun effetto pregiudizievole derivante alla parte civile dalla sentenza di prescrizione.

Dopo aver illustrato i diversi orientamenti, le Sezioni Unite hanno condiviso l’orientamento più favorevole alla parte offesa – il primo – il quale afferma l’ammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di estinzione del reato per prescrizione ove, con la stessa, si contesti la fondatezza di tale conclusione.

Le Sezioni Unite hanno affermato quindi che “la parte civile non solo sia legittimata ad appellare la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, derivando una tale legittimazione direttamente dalla previsione dell’art. 576, ma sia anche portatrice di un concreto interesse a detta impugnazione, attesa la finalità, perseguita attraverso la doglianza mossa in ordine ad un’erronea affermazione di intervenuta prescrizione, ad ottenere il ribaltamento della prima pronuncia e l’affermazione, sia pure solo “virtuale” perché valorizzabile ai soli fini delle statuizioni civili, di responsabilità penale dell’imputato”. In conclusione, con la sentenza n. 28911 del 2019, le Sezioni Unite hanno annullato la sentenza impugnata, rinviando al giudice civile competente – Corte d’Appello di Roma – la decisione agli effetti civili.

Cass. Pen._Sez. Un._ n. 28911_2019

Articolo precedenteL’AVVOCATA ROSI TOFFANO NOMINATA VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEL FRIULI VENEZIA GIULIAArticolo successivo Tra esercizio del diritto di critica e diffamazione: quando il cliente insoddisfatto si sfoga su web

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Social

Post recenti

Cerimonia delle Candele – Fidapa BPW Udine2 Marzo 2023
Elezioni amministrative Comune di Udine24 Febbraio 2023
Incontro “Le relazioni di coppia”8 Febbraio 2023
Lo Studio Legale Avv. Rosi Toffano Vi augura Buone Feste!23 Dicembre 2022
25 novembre 2022 – Incontro a Codroipo contro la violenza sulle donne21 Novembre 2022

Categorie

  • approfondimenti giurisprudenziali (45)
  • Eventi 2017 (2)
  • Eventi 2018 (6)
  • Eventi 2019 (20)
  • Eventi 2020 (13)
  • Eventi 2022 (2)
  • Eventi 2023 (3)
  • I nostri casi (5)
  • in evidenza (27)
  • La.P.E.C. (1)
  • Minori (14)
  • news (73)
  • Patrocinio a spese dello Stato (3)
  • Violenza di genere (54)

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org

Tag

affidamento armati assegno di mantenimento associazione centri antiviolenza commissione regionale pari opportunità coniugi convegno corona virus denuncia diffamazione diritto di critica divorzio donne facebook femminicidio figli genitore maltrattamenti maltrattamenti fisici maltrattamenti psicologici maltrattamento maltrattatore mantenimento minori mobbing moglie neuroscienze patrocinio spese Stato reddito Sartori separazione stalking stupro udine Unione Camere Penali Italiane violenza violenza di genere violenza psicologica violenza sessuale violenza sulle donne vittime di violenza zero su tre ZeroSuTre zero tolerance

Contatti

Via Nazario Sauro, 1
33100 – Udine (UD)

tel 0432204563
fax 0432289634

email [email protected]
pec [email protected]
cookie policy | privacy policy

Recent Posts

Cerimonia delle Candele – Fidapa BPW Udine2 Marzo 2023
Elezioni amministrative Comune di Udine24 Febbraio 2023
Incontro “Le relazioni di coppia”8 Febbraio 2023

Categorie

  • approfondimenti giurisprudenziali
  • Eventi 2017
  • Eventi 2018
  • Eventi 2019
  • Eventi 2020
  • Eventi 2022
  • Eventi 2023
  • I nostri casi
  • in evidenza
  • La.P.E.C.
  • Minori
  • news
  • Patrocinio a spese dello Stato
  • Violenza di genere

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web.

Puoi scoprire di più su quali cookie stiamo utilizzando o come disattivarli nelle impostazioni.

 

Studio Legale Toffano
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

Cookie strettamente necessari

I cookie strettamente necessari devono essere abilitati in ogni momento in modo che possiamo salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie e per il corretto funzionamento del sito web.

Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.

Cookie di terze parti

Questo sito Web utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il numero di visitatori del sito e le pagine più popolari.
Mantenere abilitato questo cookie ci aiuta a migliorare il nostro sito web.

Attiva i cookie strettamente necessari così da poter salvare le tue preferenze!

Cookie Policy

Maggiori informazioni sulla pagina Cookie Policy