Una madre accogliente e protettiva che nel corso degli anni si è occupata di tutti i bisogni quotidiani del figlio, un padre “troppo periferico, inadeguato nel suo ruolo di guida ed accoglienza dei bisogni del piccolo”. Questa è la vicenda portata avanti alla Prima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma che ha visto protagonisti due ex coniugi. L’origine della controversia risale al 2013, anno della loro separazione consensualmente. Nello specifico, il Giudice aveva disposto l’affidamento condiviso del figlio, minore di 10 anni, ponendo a carico del padre un assegno mensile di € 400 quale contributo al suo mantenimento oltre al versamento del 75% delle spese cosiddette straordinarie.
Subito dopo la separazione, l’uomo ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti della madre del figlio rifiutandosi persino di fornirle le sue dichiarazioni dei redditi impedendo così alla donna di ottenere le agevolazioni sul pagamento della mensa scolastica del minore costringendola a pagare lo scaglione più elevato. Vi è di più: l’uomo, che nel frattempo si è ricostruito una famiglia, ha interrotto le frequentazioni con il figlio e, per lunghi periodi, non ha versato la sua parte per il mantenimento, parte già diminuita a seguito dell’esito della Consulenza Tecnica d’Ufficio che ha portato il Giudice a modificare i provvedimenti vigenti. In tal senso, il Tribunale, oltre a ridurre a € 300 il contributo di mantenimento a carico del padre dando ordine al suo datore di lavoro di erogare direttamente alla madre il contributo, ha disposto l’affido esclusivo del minore alla donna oltreché degli incontri padre figlio alla presenza di operatori del Servizio Sociale e l’attivazione di percorsi di sostegno per entrambi i genitori.
Il Tribunale Ordinario di Roma, dopo la sentenza parziale di scioglimento del matrimonio così come da richiesta dalle parti, si è dovuta pronunciare sulle modalità di affidamento del figlio e sulle statuizioni in merito al suo mantenimento. A tale riguardo, dalla Consulenza Tecnica d’Ufficio è emerso che “la figura paterna si è preoccupata solo di infierire e squalificare l’altro genitore con atteggiamenti, comportamenti, richieste e diritti solo di frequentazione del figlio, dimenticando i doveri e le sue responsabilità di padre: cura e attenzione verso il minore” oltre ad una netta opposizione, da parte dell’ex marito, di avere dei colloqui congiunti o dei contatti con la madre del minore. I responsabili del Servizio Sociale hanno, inoltre, segnalato al Giudice l’atteggiamento poco collaborativo e discontinuo del padre il quale ha seguito gli incontri protetti con il bambino solo per un mese.
Per giungere a una decisione rispetto all’affidamento del figlio, il Giudice ha seguito la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha affermato che “La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai fini della decisione, il Giudice ha, inoltre, applicato la Convenzione del “Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (Cd. Convenzione di Istanbul) la quale, all’articolo 31, dispone che “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo dell’applicazione della Convenzione”. Nel caso in esame, gli elementi chiave che hanno portato il Tribunale ad affidare il minore in via esclusiva alla madre sono stati a) la ferma volontà dell’uomo di interrompere ogni comunicazione con la madre del bambino e b) tutte quelle condotte tenute sempre dallo stesso e che il Giudice ha ricondotto nell’alveo della violenza economica. Il Tribunale ha qualificato la condotta complessiva del padre – l’aver ceduto ai genitori l’immobile sul quale la moglie aveva iscritto un’ipoteca, la mancata corresponsione del mantenimento del figlio per lunghi periodi pur avendo una capacità lavorativa specifica e la mancata consegna della documentazione fiscale sopra menzionata – come violenza domestica, rientrando in questa, secondo l’articolo 3 comma 1 lettera b) della Convenzione di Istanbul, ogni atto di violenza economica che si verifica all’interno della famiglia o del nucleo familiare tra attuali o precedenti coniugi o partner.
Per tali ragioni il Tribunale, con sentenza n. 22638 del 25 novembre 2019, ha affidato il figlio in via esclusiva alla madre “con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all’organizzazione della vita quotidiana, nonché per tutte le questioni, anche di maggior interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere in via esclusiva tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, anche senza il consenso del padre”.