Con Sentenza n. 1 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima (tra questi, violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli. Quest’ultimo, nell’ambito di un giudizio per il reato di cui all’articolo 609 bis cod. pen. (violenza sessuale), aveva ricevuto un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte della persona offesa senza la corredata dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per la sua ammissione (articolo 79, comma 1, lettera c del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). A fronte di ciò il rimettente invitava la parte offesa ad integrare tale istanza con l’indicazione delle sue condizioni reddituali e patrimoniali.
In risposta a tale richiesta il difensore della presunta vittima obiettava che il reato di violenza sessuale è “tra quelli per i quali il patrocinio a spese dello Stato è sempre concesso alla parte offesa prescindendo dalle condizioni reddituali” e che, di conseguenza, “le richieste del giudice […] non appaiono motivate rispetto al procedimento in quanto nessuna analisi delle condizioni reddituali dell’istante deve compiere il giudice, a differenza dei procedimenti ordinari, in quanto il requisito non è richiesto nella particolare fattispecie della vittima del reato di violenza sessuale”. In tal modo, secondo il GIP sopra menzionato, la disposizione censurata risulta essere in contrasto con l’art. 3 della Costituzione: l’ammissione al beneficio al solo verificarsi del presupposto di assumere la veste di persona offesa dei reati citati dall’articolo 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 istituisce un automatismo legislativo di ammissione che, in quanto tale – sempre secondo quanto affermato dal rimettente – come ogni forma di automatismo, andrebbe a minare il principio di uguaglianza disciplinando in modo identico situazioni del tutto eterogenee sotto il profilo economico.
La Corte Costituzionale ha affermato che la scelta effettuata con la prescrizione legislativa oggetto del vaglio costituzionale “rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati”. La ratio di tale disciplina – prosegue la Consulta – “è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità. Valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore”.